IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
  Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe  al  Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni  pubbliche,  e,  in
particolare, l'articolo 20; 
  Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice
di giustizia contabile, adottato  ai  sensi  dell'articolo  20  della
legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  Vista la legge 9 novembre 2018, n.  128,  concernente  la  modifica
all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  recante
proroga del termine per  l'adozione  di  disposizioni  integrative  e
correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi  innanzi
alla Corte dei conti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2019; 
  Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti  ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge  9  febbraio  1939,  n.
273,  convertito  dalla  legge  2  giugno  1939,  n.  739,   espresso
nell'adunanza del 1° luglio 2019; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari; 
  Considerato che sono state ottemperate le  condizioni  poste  dalle
Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di
redazione della sentenza perche' i  termini  di  pubblicazione  della
stessa trovano piu' corretta e completa disciplina nell'articolo 100,
comma 2,  del  codice  di  giustizia  contabile,  nonche'  di  quella
relativa all'incompatibilita' del magistrato istruttore nel  giudizio
sul conto perche' e' necessario garantire i valori di imparzialita' e
terzieta' del giudice anche in questo giudizio; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 settembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 6  del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita' 
 
  1.  All'articolo  6  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  dopo  le  parole  «nonche'  le  specifiche»  sono
inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale  degli
atti e dei provvedimenti del giudice e»; 
    b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero  contabile  puo'»
sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le
parti possono». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note al titolo: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto
          2015,  n.  124  (Deleghe   al   Governo   in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
                Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi
          la Corte dei  conti).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  il
          riordino e la ridefinizione  della  disciplina  processuale
          concernente tutte le tipologie di giudizi che  si  svolgono
          innanzi  la   Corte   dei   conti,   compresi   i   giudizi
          pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza  di
          parte. 
                2. Il decreto legislativo di cui al  comma  1,  oltre
          che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20,
          comma 3, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni,  in  quanto  compatibili,  si   attiene   ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a)  adeguare  le  norme  vigenti,   anche   tramite
          disposizioni innovative, alla  giurisprudenza  della  Corte
          costituzionale    e    delle    giurisdizioni    superiori,
          coordinandole con le norme del codice di  procedura  civile
          espressione  di  principi   generali   e   assicurando   la
          concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
          giurisdizione contabile; 
                  b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi  tenendo
          conto della peculiarita' degli interessi  pubblici  oggetto
          di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti,  in  base  ai
          principi della  concentrazione  e  dell'effettivita'  della
          tutela e  nel  rispetto  del  principio  della  ragionevole
          durata del processo anche mediante il ricorso  a  procedure
          informatiche e telematiche; 
                  c) disciplinare le azioni del  pubblico  ministero,
          nonche' le funzioni e le  attivita'  del  giudice  e  delle
          parti,  attraverso  disposizioni   di   semplificazione   e
          razionalizzazione  dei  principi  vigenti  in  materia   di
          giurisdizione del giudice  contabile  e  di  riparto  delle
          competenze rispetto alle altre giurisdizioni; 
                  d)    prevedere    l'interruzione    del    termine
          quinquennale di prescrizione delle  azioni  esperibili  dal
          pubblico ministero per una sola  volta  e  per  un  periodo
          massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in
          mora e la sospensione del termine per il periodo di  durata
          del processo; 
                  e) procedere all'elevazione del limite di somma per
          il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di
          cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  concernente
          fatti dannosi di  lieve  entita'  patrimonialmente  lesiva,
          prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base
          alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
          le famiglie degli operai e degli impiegati; 
                  f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito
          ordinario, con funzione deflativa  e  anche  per  garantire
          l'incameramento certo e  immediato  di  somme  risarcitorie
          all'Erario, di un rito abbreviato  per  la  responsabilita'
          amministrativa che, esclusi i casi di doloso  arricchimento
          del danneggiante, su previo e concorde parere del  pubblico
          ministero consenta la definizione  del  giudizio  di  primo
          grado per somma non superiore al 50  per  cento  del  danno
          economico  imputato,  con  immediata   esecutivita'   della
          sentenza,  non  appellabile;  prevedere  che,  in  caso  di
          richiesta del rito  abbreviato  formulata  in  appello,  il
          giudice emetta sentenza per somma non inferiore al  70  per
          cento del quantum della pretesa  risarcitoria  azionata  in
          citazione, restando in ogni caso precluso  l'esercizio  del
          potere di riduzione; 
                  g)   riordinare   la   fase   dell'istruttoria    e
          dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita'
          ai seguenti principi: 
                    1) specificita' e concretezza  della  notizia  di
          danno; 
                    2)  dopo  l'avvenuta  emissione   dell'invito   a
          dedurre, nel quale devono essere esplicitati  gli  elementi
          essenziali  del  fatto,  pieno  accesso  agli  atti  e   ai
          documenti messi a base della contestazione; 
                    3)   obbligatorio   svolgimento,   a   pena    di
          inammissibilita'  dell'azione,   dell'audizione   personale
          eventualmente  richiesta  dal  presunto  responsabile,  con
          facolta' di assistenza difensiva; 
                    4) specificazione delle  modalita'  di  esercizio
          dei  poteri  istruttori  del  pubblico   ministero,   anche
          attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 
                    5)   formalizzazione   del    provvedimento    di
          archiviazione; 
                    6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in
          causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi  elementi
          e  motivate  ragioni  di  soggetto  gia'  destinatario   di
          formalizzata archiviazione; 
                  h) unificare le disposizioni di  legge  vigenti  in
          materia di obbligo di denuncia  del  danno  erariale  e  di
          tutela del dipendente pubblico denunciante, anche  al  fine
          di favorire l'adozione di misure cautelari; 
                  i) disciplinare le procedure per  l'affidamento  di
          consulenze tecniche prevedendo l'istituzione  di  specifici
          albi  regionali,  con  indicazione   delle   modalita'   di
          liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di  albi  gia'
          in uso presso le altre  giurisdizioni  o  l'avvalimento  di
          strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche; 
                  l) riordinare le disposizioni  processuali  vigenti
          integrandole e coordinandole con le norme e i principi  del
          codice  di  procedura  civile  relativamente  ai   seguenti
          aspetti: 
                    1)  i  termini  processuali,  il   regime   delle
          notificazioni,   delle   domande   ed   eccezioni,    delle
          preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento  di
          prove,    dell'integrazione    del    contraddittorio     e
          dell'intervento  di  terzi,  delle  riassunzioni  anche   a
          seguito di translatio, in  conformita'  ai  principi  della
          speditezza   procedurale,   della   concentrazione,   della
          ragionevole durata del  processo,  della  salvaguardia  del
          contraddittorio  tra   le   parti,   dell'imparzialita'   e
          terzieta' del giudice; 
                    2) gli istituti processuali  in  tema  di  tutela
          cautelare anche ante causam e di tutela delle  ragioni  del
          credito erariale tramite le azioni previste dal  codice  di
          procedura civile, nonche' i mezzi  di  conservazione  della
          garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III,  capo
          V, del codice civile; 
                  m)  ridefinire  le  disposizioni  applicabili  alle
          impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a  quelle  del
          processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le
          norme  concernenti  le  decisioni  impugnabili,   l'effetto
          devolutivo  dell'appello,  la  sospensione  dell'esecuzione
          della decisione di primo grado  ove  impugnata,  il  regime
          delle eccezioni e delle prove  esperibili  in  appello,  la
          disciplina dei termini per la revocazione in conformita'  a
          quella prevista dal codice di procedura civile in  ossequio
          ai principi del giusto processo e della durata  ragionevole
          dello stesso; 
                  n) ridefinire e riordinare le norme concernenti  il
          deferimento  di  questioni  di  massima  e  di  particolare
          importanza, i conflitti di  competenza  territoriale  e  il
          regolamento di competenza avverso ordinanze che  dispongano
          la sospensione necessaria del  processo,  proponibili  alle
          sezioni   riunite   della   Corte   dei   conti   in   sede
          giurisdizionale,   in   conformita'    alle    disposizioni
          dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto
          compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e
          della certezza del diritto; 
                  o)  ridefinire   e   riordinare   le   disposizioni
          concernenti  l'esecuzione  delle  decisioni  definitive  di
          condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico
          ministero contabile la titolarita' di agire e di  resistere
          innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione  mobiliare  o
          immobiliare, nonche'  prevedere  l'inclusione  del  credito
          erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del
          libro VI, titolo III, capo II, del codice civile; 
                  p) disciplinare esplicitamente le  connessioni  tra
          risultanze  ed  esiti  accertativi  raggiunti  in  sede  di
          controllo   e   documentazione   ed   elementi    probatori
          producibili in giudizio, assicurando altresi'  il  rispetto
          del principio secondo cui i pareri  resi  dalla  Corte  dei
          conti in via consultiva, in sede di controllo e  in  favore
          degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per
          il rilascio dei medesimi,  siano  idoneamente  considerati,
          nell'ambito    di    un    eventuale    procedimento    per
          responsabilita' amministrativa, anche in sede  istruttoria,
          ai  fini  della  valutazione   dell'effettiva   sussistenza
          dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del  nesso
          di causalita'. 
              3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  provvede
          altresi' a: 
                a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,
          il  rinvio  alla  disciplina  del  processo   civile,   con
          l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del
          rito processuale civile compatibili e applicabili  al  rito
          contabile; 
                b) abrogare esplicitamente le disposizioni  normative
          oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
                c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento
          in relazione alle norme non abrogate; 
                d) fissare una disciplina transitoria applicabile  ai
          giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore  della
          nuova disciplina processuale. 
              4. Per la stesura dello schema di  decreto  legislativo
          di cui al comma 1 e' istituita presso il  Dipartimento  per
          gli affari giuridici e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo
          del medesimo Dipartimento e composta  da  magistrati  della
          Corte dei  conti,  esperti  esterni  e  rappresentanti  del
          libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
          prestano la propria attivita' a  titolo  gratuito  e  senza
          diritto al rimborso delle spese. 
              5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.
          Sullo schema di decreto  sono  acquisiti  il  parere  delle
          sezioni  riunite   della   Corte   dei   conti   ai   sensi
          dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n.
          273, convertito dalla legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e,
          successivamente, il  parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni  dalla
          data di trasmissione dello schema. Decorso il  termine,  il
          decreto  puo'  essere  comunque  adottato,  anche  senza  i
          predetti  pareri,  su  deliberazione  del   Consiglio   dei
          ministri. 
              6. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'
          adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   le
          disposizioni integrative e  correttive  che  l'applicazione
          pratica renda necessarie od  opportune,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi e della procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Per il testo dell'art. 20 della  citata  n.  124  del
          2015, si veda la nota al titolo. 
              - Si riporta l'articolo 100 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 100 (Decisione del collegio).  -  1.  Terminata
          l'udienza di discussione il collegio giudicante, in  camera
          di consiglio, pronuncia la sentenza. 
                2. La sentenza  e'  depositata  in  segreteria  entro
          sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio
          nella quale e' stata deliberata.». 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta l'articolo 6 del  codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.    6    (Digitalizzazione    degli    atti    e
          informatizzazione delle attivita'). - (Omissis). 
                3.  I  decreti  di  cui   all'articolo   20-bis   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2012,  n.  221  e
          successive  modificazioni,  che  stabiliscono   indicazioni
          tecniche,   operative   e   temporali,   disciplinano,   in
          particolare, le modalita' per  la  tenuta  informatica  dei
          registri,  per  l'effettuazione   delle   comunicazioni   e
          notificazioni  mediante  posta  elettronica  certificata  o
          altri strumenti di comunicazione telematica,  le  modalita'
          di autenticazione degli utenti e di  accesso  al  fascicolo
          processuale  informatico,  nonche'  le  specifiche  per  la
          sottoscrizione  in  forma  digitale  degli   atti   e   dei
          provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito,
          lo scambio e l'estrazione  di  copia  di  atti  processuali
          digitali,  con  garanzia   di   riferibilita'   soggettiva,
          integrita' dei contenuti e riservatezza dei dati personali. 
                4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono
          effettuare, in conformita' ai decreti di cui al comma 3, le
          notificazioni degli atti  direttamente  agli  indirizzi  di
          posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi
          o registri. 
                (Omissis).».