Art. 10 Modifiche all'articolo 21 del codice della giustizia contabile - Astensione 1. All'articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono soppresse.
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 21 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Astensione). - 1. Al giudice contabile si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».