Art. 11 Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione 1. All'articolo 22 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»; b) al comma 6, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 22 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 22 (Ricusazione). - (Omissis). 4. La decisione e' pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove offerte. 5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non e' ricusabile. 6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se e' ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se e' ricusato uno dei componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti. (Omissis).».