Art. 12 Modifiche all'articolo 25 del codice della giustizia contabile - Commissario ad acta 1. All'articolo 25 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 25 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Commissario ad acta). - 1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.».