Art. 13 
 
Modifiche all'articolo 28 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Patrocinio 
 
  1. All'articolo 28 del codice della giustizia contabile il comma  2
e' sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi  davanti  alle  sezioni
giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio  il
ministero  di   avvocato   ammesso   al   patrocinio   innanzi   alle
giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle  comparse
di costituzione e risposta deve essere fatta  elezione  di  domicilio
nel comune in cui ha  sede  il  giudice  adito,  ovvero  indicato  un
indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare
le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende
domiciliata, ad  ogni  effetto,  presso  la  segreteria  del  giudice
adito.». 
 
          Note all'art. 13: 
 
              - Si riporta l'articolo 28 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 28 (Patrocinio). - 1. Nei giudizi davanti  alla
          Corte  dei  conti  e'  obbligatorio  il  patrocinio  di  un
          avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 
                2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali
          di appello  e  alle  sezioni  riunite  e'  obbligatorio  il
          ministero di avvocato ammesso al  patrocinio  innanzi  alle
          giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle
          comparse di  costituzione  e  risposta  deve  essere  fatta
          elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il  giudice
          adito, ovvero indicato un indirizzo  di  posta  elettronica
          certificata presso il quale effettuare le  comunicazioni  e
          le  notificazioni;  in  mancanza,  la  parte   si   intende
          domiciliata, ad ogni  effetto,  presso  la  segreteria  del
          giudice adito. 
                (Omissis).».