Art. 14 Modifiche all'articolo 29 del codice della giustizia contabile - Procura alle liti 1. All'articolo 29 del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».
Note all'art. 14: - Si riporta l'articolo 29 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 29 (Procura alle liti). - 1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l'elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui all'articolo 86.».