Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 36 del  codice  della  giustizia  contabile  -
           Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte 
 
  1. All'articolo 36, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso  e
il precetto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la  citazione,  il
ricorso e la comparsa»  e  le  parole  «l'originale  e  le  copie  da
notificare,  sono  sottoscritti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«l'originale e' sottoscritto». 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Si riporta l'articolo 36 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione  degli  atti  di
          parte). - 1. Salvo che la  legge  disponga  altrimenti,  la
          citazione, il ricorso e la  comparsa  indicano  il  giudice
          adito, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda  e  le
          conclusioni o l'istanza; l'originale e' sottoscritto  dalla
          parte, se essa sta in giudizio  personalmente,  oppure  dal
          difensore  che  indica  il   proprio   codice   fiscale   e
          l'indirizzo di posta elettronica certificata. 
                2. La procura al difensore  dell'attore  puo'  essere
          rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
          purche'  anteriormente  alla   costituzione   della   parte
          rappresentata. 
                3. La disposizione del comma 2 non si applica  quando
          la legge richiede che la  citazione  sia  sottoscritta  dal
          difensore munito di mandato speciale.».