Art. 18 
 
Modifiche all'articolo 50 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Pronuncia sulla nullita' 
 
  1. All'articolo 50, comma 2, del codice della  giustizia  contabile
le parole  «della  parte  che  ha  dato  luogo  alla  nullita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «del responsabile». 
 
          Note all'art. 18: 
 
              - Si riporta l'articolo 50 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 50 (Pronuncia sulla nullita'). - 1. Il  giudice
          che  pronuncia  la  nullita'  deve  disporre,  quando   sia
          possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la  nullita'
          si estende. 
                2.  Se  la  nullita'  degli  atti  del  processo   e'
          imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o  alle
          parti il giudice, con il  provvedimento  con  il  quale  la
          pronuncia, pone le spese della rinnovazione  a  carico  del
          responsabile.».