Art. 19 
 
Modifiche all'articolo 51 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Notizia di danno erariale 
 
  1. All'articolo 51, comma 4, del codice della  giustizia  contabile
le parole «prima  della  pendenza  del  giudizio,  la  sezione»  sono
sostituite dalle seguenti «prima della pendenza  del  giudizio,  sono
comunque  tenute  riservate  le  generalita'  del   denunciante.   La
sezione». 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - Si riporta l'articolo 51 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 51 (Notizia di danno erariale). - (Omissis). 
                3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto  in
          essere in violazione delle disposizioni di cui al  presente
          articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere  fatta
          valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse,  innanzi
          alla competente sezione  giurisdizionale  della  Corte  dei
          conti. 
                4. Se la nullita' di cui al comma 3 e'  fatta  valere
          con istanza proposta prima  della  pendenza  del  giudizio,
          sono  comunque  tenute   riservate   le   generalita'   del
          denunciante. La sezione decide,  in  camera  di  consiglio,
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          e sentite le parti, con sentenza. 
                (Omissis).».