Art. 19 Modifiche all'articolo 51 del codice della giustizia contabile - Notizia di danno erariale 1. All'articolo 51, comma 4, del codice della giustizia contabile le parole «prima della pendenza del giudizio, la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione».
Note all'art. 19: - Si riporta l'articolo 51 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Notizia di danno erariale). - (Omissis). 3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti. 4. Se la nullita' di cui al comma 3 e' fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le generalita' del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza. (Omissis).».