Art. 22 
 
Modifiche all'articolo 56 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Deleghe istruttorie 
 
  1. All'articolo 56 del codice della giustizia contabile  la  parola
«, motivatamente,» e' soppressa; le parole «e, in casi eccezionali  e
motivati, salvo quanto  disposto  dall'articolo  61,  comma  7»  sono
sostituite dalle seguenti: «, nonche',  per  specifiche  esigenze»  e
dopo le parole «di professionalita' e» sono inserite le seguenti:  «,
ove possibile, di». 
 
          Note all'art. 22: 
 
              - Si riporta l'articolo 56 del codice  della  giustizia
          contabile come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 56 (Deleghe  istruttorie).  -  1.  Il  pubblico
          ministero puo' svolgere attivita' istruttoria direttamente,
          ovvero  puo'  delegare  gli  adempimenti  istruttori   alla
          Guardia di Finanza o  ad  altre  Forze  di  polizia,  anche
          locale, agli uffici territoriali del Governo  nonche',  per
          specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi
          pubblica amministrazione individuati in base a  criteri  di
          professionalita'  e,  ove  possibile,  di  territorialita';
          puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.».