Art. 25 Modifiche all'articolo 60 del codice della giustizia contabile - audizioni personali 1. All'articolo 60 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»; b) al comma 1, le parole «puo' disporre con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e» e le parole «alla individuazione delle personali responsabilita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle personali responsabilita'».
Note all'art. 25: - Si riporta l'articolo 60 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 60 (Audizioni personali di soggetti informati) . - 1. Il pubblico ministero puo' disporre o delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilita'. (Omissis).».