Art. 26 
 
Modifiche all'articolo 62 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                        Sequestro documentale 
 
  1. All'articolo 62, comma 7, del codice della  giustizia  contabile
le parole «consegna del  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«conoscenza dell'avvenuto sequestro». 
 
          Note all'art. 26: 
 
              - Si riporta l'articolo 62 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 62 (Sequestro documentale). - (Omissis). 
                7. Contro il decreto del pubblico ministero,  chi  ha
          interesse puo' proporre reclamo con ricorso  alla  sezione,
          nel termine perentorio di  dieci  giorni  dalla  conoscenza
          dell'avvenuto sequestro. 
                (Omissis).».