Art. 27 Modifiche all'articolo 64 del codice della giustizia contabile - Procedimenti d'istruzione preventiva 1. All'articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui delegato».
Note all'art. 27: - Si riporta l'articolo 64 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 64 (Procedimenti d'istruzione preventiva). - 1. Qualora vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto. (omissis)».