Art. 28 Modifiche all'articolo 65 del codice della giustizia contabile - Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero 1. All'articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo periodo,».
Note all'art. 28: - Si riporta l'articolo 65 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 65 (Nullita' degli atti istruttori del pubblico ministero). - 1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, secondo periodo, costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.».