Art. 29 Modifiche all'articolo 67 del codice della giustizia contabile - Invito a fornire deduzioni 1. All'articolo 67 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole «dall'articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 68»; b) al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».
Note all'art. 29: - Si riporta l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). - (Omissis). 5. Il procuratore regionale deposita l'atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilita' dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall'articolo 68. (Omissis). 7. Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non puo' svolgere attivita' istruttorie, salva la necessita' di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati. (Omissis).».