Art. 3 Modifiche all'articolo 9 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali 1. All'articolo 9 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ruolo»; b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse; c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 9 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Sezioni giurisdizionali regionali). - (omissis) 2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio e' presieduto dal magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio. 3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.».