Art. 30 Modifiche all'articolo 68 del codice della giustizia contabile - Istanza di proroga 1. All'articolo 68, comma 5, del codice della giustizia contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell'ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria della stessa».
Note all'art. 30: - Si riporta l'articolo 68 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 68 (Istanza di proroga). - (Omissis). 5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria della stessa. (Omissis).».