Art. 31 Modifiche all'articolo 69 del codice della giustizia contabile - Archiviazione 1. All'articolo 69 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «quando l'azione amministrativa si e'» sono sostituite dalle seguenti: «ove valuti che l'azione amministrativa si sia»; b) al comma 4, dopo le parole «procuratore regionale, e'» e' inserita la seguente: «tempestivamente».
Note all'art. 31: - Si riporta l'articolo 69 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilita', il pubblico ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 2. Il pubblico ministero dispone altresi' l'archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l'azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto al visto del procuratore regionale. 4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, e' tempestivamente comunicato al destinatario dell'invito a dedurre. (Omissis).».