Art. 33 
 
Modifiche all'articolo 71 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                  Accesso al fascicolo istruttorio 
 
  1. All'articolo  71  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell'invito  a  dedurre
ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il  destinatario  dell'invito  a
dedurre e, se nominato, il difensore  dotato  di  procura  alle  liti
hanno» e le parole «previa presentazione  di  domanda  scritta»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «previa   presentazione   di   apposita
istanza»; 
    b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine alla rilevanza
dei documenti» sono inserite le  seguenti:  «non  gia'  acquisiti  al
fascicolo istruttorio,». 
 
          Note all'art. 33: 
 
              - Si riporta l'articolo 71 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). - 1.  Il
          destinatario dell'invito  a  dedurre  e,  se  nominato,  il
          difensore dotato di procura alle liti hanno il  diritto  di
          visionare e di estrarre copia di tutti  documenti  inseriti
          nel fascicolo istruttorio depositato presso  la  segreteria
          della procura regionale, previa presentazione  di  apposita
          istanza,  salva  la  tutela  della  riservatezza   di   cui
          all'articolo 52, comma 1. 
                (Omissis). 
                5. Fatti salvi  i  mezzi  di  tutela  previsti  dalla
          disciplina di settore, in caso di provvedimento di  diniego
          all'accesso o decorsi inutilmente i termini per  l'adozione
          del provvedimento espresso, il destinatario  dell'invito  a
          dedurre puo' chiedere al pubblico ministero che provveda ai
          sensi degli articoli 58 e  62,  motivando  in  ordine  alla
          rilevanza dei documenti non  gia'  acquisiti  al  fascicolo
          istruttorio, specificamente individuati per la sua  difesa.
          Quando ne viene in  possesso,  il  pubblico  ministero  da'
          immediata  comunicazione  al  destinatario  dell'invito   a
          dedurre che i documenti richiesti sono  disponibili  presso
          la segreteria  della  procura  regionale.  Se  il  pubblico
          ministero non ritiene di accogliere la richiesta e'  tenuto
          a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione  al
          richiedente al  presidente  della  sezione  giurisdizionale
          competente, che decide entro  cinque  giorni.  A  decorrere
          dalla richiesta al pubblico ministero  il  termine  per  la
          presentazione delle deduzioni e dei  documenti  e'  sospeso
          fino alla comunicazione di disponibilita' dei  documenti  o
          del decreto del presidente della sezione giurisdizionale.».