Art. 34 Modifiche all'articolo 72 del codice della giustizia contabile - Deduzioni scritte e documentazione 1. All'articolo 72 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».
Note all'art. 34: - Si riporta l'articolo 72 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 72 (Deduzioni scritte e documentazione). - (Omissis). 2. Il destinatario dell'invito a dedurre puo' presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso. L'istanza di proroga e' depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed e' decisa entro tre giorni con decreto motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. (omissis) 5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.».