Art. 34 
 
Modifiche all'articolo 72 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                 Deduzioni scritte e documentazione 
 
  1. All'articolo  72  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
destinatario  dell'invito  a  dedurre  puo'  presentare  al  pubblico
ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine
di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»; 
    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. In caso  di  pluralita'  di  destinatari  di  invito  a
dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi  comunicato
ai  soli  effetti  della  proroga  della  scadenza  per  il  deposito
dell'atto di citazione.». 
 
          Note all'art. 34: 
 
              - Si riporta l'articolo 72 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 72  (Deduzioni  scritte  e  documentazione).  -
          (Omissis). 
                2.  Il  destinatario  dell'invito  a   dedurre   puo'
          presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni
          prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza
          motivata  di  proroga  del  termine  stesso.  L'istanza  di
          proroga e' depositata presso  la  segreteria  del  pubblico
          ministero  ed  e'  decisa  entro  tre  giorni  con  decreto
          motivato; l'istanza non puo' essere presentata per piu'  di
          due volte. 
                (omissis) 
                5-bis. In caso di pluralita' di destinatari di invito
          a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 e' ad essi
          comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per
          il deposito dell'atto di citazione.».