Art. 36 Modifiche all'articolo 75 del codice della giustizia contabile - Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione 1. All'articolo 75, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «ai sensi dell'articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato».
Note all'art. 36: - Si riporta l'articolo 75 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione). - 1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto contestualmente all'atto di citazione, ovvero, in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il collegio puo', su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si e' acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.».