Art. 37 
 
Modifiche all'articolo 76 del  codice  della  giustizia  contabile  -
              Reclamo contro i provvedimenti cautelari 
 
  1. All'articolo  76  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «e' reclamabile» sono  inserite  le
seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal terzo che assume  di
essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le  parole  «,  o
della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite
dalle seguenti: «o dalla notificazione se anteriore»; 
    b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal deposito del
ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre venti giorni  dal
deposito del reclamo»; 
 
          Note all'art. 37: 
 
              - Si riporta l'articolo 76 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti  cautelari).
          - 1. L'ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, e'
          reclamabile davanti al collegio dalle parti e dal terzo che
          assume di essere pregiudicato dal provvedimento  cautelare,
          nel termine perentorio di venti giorni dalla  comunicazione
          della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice
          designato ai sensi dell'articolo 74, comma 2,  lettera  a),
          non fa parte del collegio che decide sul reclamo. 
                2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al  momento
          della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
          rispetto del principio del  contraddittorio,  nel  relativo
          procedimento. Il collegio puo' sempre assumere informazioni
          e acquisire nuovi documenti. 
                3. Il  collegio,  convocate  le  parti,  omessa  ogni
          formalita' non necessaria al contraddittorio e  svolti  gli
          atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione  ai
          presupposti e  alle  finalita'  del  sequestro,  decide  in
          camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del
          reclamo, pronunciando  ordinanza  non  impugnabile  con  la
          quale conferma, modifica o revoca l'ordinanza  del  giudice
          designato. 
                (Omissis).».