Art. 38 
 
Modifiche all'articolo 77 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                  Sequestro conservativo in appello 
 
  1. All'articolo  77  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e  immobili»  sono
inserite le seguenti: «della controparte»; 
    b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2.  Quando  la   convocazione   della   controparte   potrebbe
pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla  domanda  provvede
il  presidente  della  sezione  d'appello,  con   decreto   motivato,
procedendo contestualmente a fissare l'udienza di comparizione  delle
parti innanzi al giudice monocratico designato entro un  termine  non
superiore  a  quarantacinque  giorni,   nonche'   ad   assegnare   al
procuratore generale un termine perentorio  non  superiore  a  trenta
giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano
i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 
      3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile al collegio
secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.». 
 
          Note all'art. 38: 
 
              - Si riporta l'articolo 77 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 77 (Sequestro conservativo in  appello).  -  1.
          Quando vi sia  il  fondato  timore  che  nelle  more  della
          decisione di appello le garanzie patrimoniali  del  credito
          vengano meno, il pubblico ministero,  contestualmente  alla
          proposizione  del  gravame,  o  con  separato  atto,   puo'
          chiedere alla sezione d'appello davanti alla quale pende il
          giudizio  il  sequestro  conservativo  dei  beni  mobili  e
          immobili della controparte,  comprese  somme  e  cose  alla
          stessa dovute, nei limiti di legge. 
                2. Quando la convocazione della controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, sulla  domanda
          provvede il presidente della sezione d'appello, con decreto
          motivato, procedendo contestualmente a fissare l'udienza di
          comparizione delle parti  innanzi  al  giudice  monocratico
          designato entro un termine non superiore  a  quarantacinque
          giorni, nonche' ad assegnare  al  procuratore  generale  un
          termine perentorio non superiore a  trenta  giorni  per  la
          notificazione della domanda e del decreto. Si  applicano  i
          termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4. 
                3. L'ordinanza del giudice designato  e'  reclamabile
          al collegio secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti
          dall'articolo 76.».