Art. 39 
 
Modifiche all'articolo 78 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                      Inefficacia del sequestro 
 
  1. All'articolo 78, comma 2,  secondo  periodo,  del  codice  della
giustizia contabile dopo le parole «In caso  di  contestazione»  sono
inserite le seguenti: «non manifestamente infondata». 
 
          Note all'art. 39: 
 
              - Si riporta l'articolo 78 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 78 (Inefficacia del  sequestro).  -  1.  Se  il
          giudizio di merito non e' iniziato nel  termine  perentorio
          di  cui  all'articolo  74,  comma  5,  ovvero  si  estingue
          successivamente al suo inizio, il  provvedimento  cautelare
          perde efficacia. 
                2. In entrambi i casi, il presidente  della  sezione,
          su ricorso della parte interessata, convocate le parti  con
          decreto  in  calce  al  ricorso,  dichiara,  se  non   c'e'
          contestazione,  con  ordinanza  non  impugnabile,  che   il
          provvedimento e' divenuto inefficace e da' le  disposizioni
          necessarie per ripristinare la  situazione  precedente.  In
          caso di  contestazione  non  manifestamente  infondata,  il
          presidente della sezione deferisce l'esame della  questione
          al collegio, che decide con ordinanza. 
                (Omissis).».