Art. 39 Modifiche all'articolo 78 del codice della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro 1. All'articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».
Note all'art. 39: - Si riporta l'articolo 78 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 78 (Inefficacia del sequestro). - 1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine perentorio di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia. 2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza non impugnabile, che il provvedimento e' divenuto inefficace e da' le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l'esame della questione al collegio, che decide con ordinanza. (Omissis).».