Art. 4 Modifiche all'articolo 10 del codice della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali di appello 1. All'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 10 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello). - 1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo. 2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.».