Art. 41 
 
Modifiche all'articolo 81 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro 
 
  1. All'articolo 81, comma 2, del codice della  giustizia  contabile
le parole «in favore del Ministero dell'economia e  delle  finanze  o
alla  diversa  amministrazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«nell'interesse dell'amministrazione». 
 
          Note all'art. 41: 
 
              - Si riporta l'articolo 81 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  81  (Cauzione  o  fideiussione  in  luogo  del
          sequestro). - (Omissis). 
                2. Se la  richiesta  e'  accolta,  viene  fissato  un
          termine perentorio all'istante per depositare idonea  prova
          del  contratto  di  fideiussione  stipulato  nell'interesse
          dell'amministrazione in favore della quale il  giudizio  e'
          stato  promosso,  ovvero  dell'avvenuto  versamento   della
          cauzione  effettuato  in   un   apposito   conto   corrente
          infruttifero intestato al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, che provvede al successivo versamento al  bilancio
          dello Stato o alla diversa amministrazione in favore  della
          quale il giudizio e' stato promosso. 
                (Omissis).».