Art. 42 
 
Modifiche all'articolo 82 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                         Ritenuta cautelare 
 
  1. All'articolo 82, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
le parole «in virtu' di sentenza definitiva di  condanna  passata  in
giudicato  per  responsabilita'  erariale»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per
responsabilita' amministrativa». 
 
          Note all'art. 42: 
 
              - Si riporta l'articolo 82 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  82  (Ritenuta   cautelare).   -   1.   Qualora
          l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano,  in  virtu'
          di  sentenza  di  condanna   passata   in   giudicato   per
          responsabilita' amministrativa, ragione  di  credito  verso
          aventi diritto a somme dovute da  altre  amministrazioni  o
          enti, possono  richiedere  la  sospensione  del  pagamento;
          questa deve essere eseguita  in  attesa  del  provvedimento
          definitivo. 
                2. Avverso il provvedimento di  ritenuta  e'  ammesso
          ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.».