Art. 44 Modifiche all'articolo 83 del codice della giustizia contabile - Chiamata in giudizio su ordine del giudice 1. All'articolo 83 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pluralita' di parti»; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»; c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la decisione devono essere convenute nello stesso processo. Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria».
Note all'art. 44: - Si riporta l'articolo 83 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 83 (Pluralita' di parti). - 1. Nel giudizio per responsabilita' amministrativa e' preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso e' causato da piu' persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilita' parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. (Omissis).».