Art. 45 
 
Modifiche all'articolo 85 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                   Intervento di terzi in giudizio 
 
  1. All'articolo 85, comma 1, del codice della  giustizia  contabile
dopo le parole «quando vi ha un interesse» e' inserita  la  seguente:
«qualificato». 
 
          Note all'art. 45: 
 
              - Si riporta l'articolo 85 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 85 (Intervento di  terzi  in  giudizio).  -  1.
          Chiunque  intenda  sostenere  le   ragioni   del   pubblico
          ministero puo' intervenire in  causa  ,  quando  vi  ha  un
          interesse  qualificato  meritevole  di  tutela,  con   atto
          notificato alle parti e depositato nella  segreteria  della
          sezione.».