Art. 48 Modifiche all'articolo 103 del codice della giustizia contabile - Pubblicazione e comunicazione della sentenza 1. All'articolo 103 del codice della giustizia contabile il comma 1 e' abrogato.
Note all'art. 48: - Si riporta l'articolo 103 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 103 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). - 1. (abrogato). 2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata. 3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.».