Art. 49 
 
Modifiche all'articolo 105 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Incidente di falso 
 
  1. All'articolo 105  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, dopo le parole «dalla  parte  che  ha  dedotto  la
falsita'» sono inserite le seguenti:  «,  unitamente  all'istanza  di
fissazione di udienza»; 
    b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Se  nessuna  parte
deposita la copia della sentenza nel termine  di  tre  mesi  dal  suo
passaggio in giudicato,  il  giudizio  e'  dichiarato  estinto  anche
d'ufficio.». 
 
          Note all'art. 49: 
 
              - Si riporta l'articolo 105 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 105 (Incidente di falso). - (Omissis). 
                5. La sentenza che ha definito il giudizio  di  falso
          e' depositata in copia autentica presso la segreteria della
          sezione, dalla parte che ha dedotto la falsita', unitamente
          all'istanza di fissazione di udienza. 
                6. Se nessuna parte deposita la copia della  sentenza
          nel termine di tre mesi dal suo passaggio in giudicato,  il
          giudizio e' dichiarato estinto anche d'ufficio.».