Art. 5 Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite 1. All'articolo 11 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse e' assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse e' assegnato un numero di magistrati»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 11 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Sezioni riunite). - (Omissis). 2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse e' assegnato un numero di magistrati determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza. (omissis) 5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale e' composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello. (Omissis). 7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione e' composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali o regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».