Art. 50 
 
Modifiche all'articolo 106 del codice  della  giustizia  contabile  -
                      Sospensione del giudizio 
 
  1. All'articolo 106  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sospensione  del
processo»; 
    b) al comma 1, le parole «civile, penale o  amministrativa»  sono
soppresse. 
 
          Note all'art. 50: 
 
              - Si riporta l'articolo 106 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 106 (Sospensione del processo). - 1. Il giudice
          ordina  la  sospensione  del  processo  quando  la   previa
          definizione di altra controversia pendente davanti a se'  o
          ad  altro  giudice,  costituisca,  per  il  suo   carattere
          pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale  dipenda
          la  decisione  della   causa   pregiudicata   ed   il   cui
          accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. 
                (Omissis).».