Art. 51 
 
Modifiche all'articolo 107 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso 
 
  1. All'articolo 107, comma 1, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «entro il termine perentorio di tre mesi  dalla»  sono
inserite le seguenti: «conoscenza della». 
 
          Note all'art. 51: 
 
              - Si riporta l'articolo 107 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 107 (Prosecuzione o  riassunzione  di  processo
          sospeso). - 1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza
          proposto  ai   sensi   dell'articolo   119,   se   con   il
          provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza
          in cui  il  processo  deve  proseguire,  entro  il  termine
          perentorio di tre mesi dalla  conoscenza  della  cessazione
          della causa di sospensione o  dal  passaggio  in  giudicato
          della  sentenza  che  definisce  la  controversia  di   cui
          all'articolo 106, comma 1, le  parti  debbono  chiedere  al
          giudice, che provvede con decreto, la fissazione  d'udienza
          in prosecuzione. 
                (Omissis).».