Art. 52 Modifiche all'articolo 108 del codice della giustizia contabile - Interruzione del giudizio 1. All'articolo 108 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»; b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di persona giuridica,» sono soppresse.
Note all'art. 52: - Si riporta l'articolo 108 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 108 (Interruzione del processo). - (Omissis). 6. Nell'udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, puo' chiedere l'immediata declaratoria di estinzione del processo nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo. (Omissis).».