Art. 53 Modifiche all'articolo 114 del codice della giustizia contabile - Deferimento della questione 1. All'articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio d'impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
Note all'art. 53: - Si riporta l'articolo 114 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 114 (Deferimento della questione). - 1. Le sezioni giurisdizionali d'appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d'ufficio o anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti. (Omissis).».