Art. 54 Modifiche all'articolo 124 del codice della giustizia contabile - Notificazione del ricorso 1. All'articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali»; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale;».
Note all'art. 54: - Si riporta l'articolo 124 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 124 (Notificazione del ricorso). - 1. Il ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di' controllo e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed e' notificato, nelle forme della citazione in ogni caso al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonche': a) nei giudizi sui piani di riequilibrio: 1) alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della Corte dei conti oggetto del giudizio; 2) al prefetto ovvero alla autorita' territoriale istituzionalmente competente, nell'ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorita' istituzionale; b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale; c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati. 2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finche' l'atto oggetto del giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all'impugnativa.».