Art. 55 
 
Modifiche all'articolo 132 del codice  della  giustizia  contabile  -
                            Procedimento 
 
  1. All'articolo 132  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Con il decreto si assegna, altresi', il termine per la  costituzione
in giudizio e per la notifica dell'atto di citazione in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 88, commi 1 e 2.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  decreto  e'
notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente
all'atto di citazione. La dichiarazione di accettazione  deve  essere
sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e
deve essere depositata presso la segreteria della  sezione  entro  il
termine assegnato, che decorre dalla data di  legale  conoscenza  del
decreto.». 
 
          Note all'art. 55: 
 
              - Si riporta l'articolo 132 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 132 (Procedimento). -  1.  Il  decreto  di  cui
          all'articolo  131,  comma  1,  stabilisce  il  termine  per
          l'accettazione   della   determinazione   presidenziale   e
          l'udienza di discussione del giudizio, nel caso di  mancata
          accettazione. Con  il  decreto  si  assegna,  altresi',  il
          termine per la costituzione in giudizio e per  la  notifica
          dell'atto di citazione in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo 88, commi 1 e 2. 
                2. Il decreto e' notificato alle parti, a cura  della
          procura regionale, congiuntamente all'atto di citazione. La
          dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con
          firma autenticata, anche in forma  amministrativa,  e  deve
          essere depositata presso la segreteria della sezione  entro
          il termine assegnato, che  decorre  dalla  data  di  legale
          conoscenza del decreto. 
                (Omissis).».