Art. 56 
 
Modifiche all'articolo 133 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie 
 
  1. All'articolo 133  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso»  sono  inserite
le seguenti: «, unitamente  al  decreto  di  fissazione  dell'udienza
camerale,»; 
    b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in  esso
richiamati,» sono inserite le seguenti: «e il decreto  di  fissazione
dell'udienza camerale,» e le parole «del  medesimo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei medesimi». 
 
          Note all'art. 56: 
 
              - Si riporta l'articolo 133 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 133 (Giudizio per  l'applicazione  di  sanzioni
          pecuniarie). - (Omissis). 
                3.  Copia  del  ricorso,  unitamente  al  decreto  di
          fissazione dell'udienza camerale, e' notificata alla  parte
          a cura del pubblico ministero. 
                4.  Il  pubblico   ministero   deposita   presso   la
          segreteria  della  sezione  il   ricorso,   unitamente   ai
          documenti in esso richiamati, e il  decreto  di  fissazione
          dell'udienza   camerale,   entro   dieci    giorni    dalla
          notificazione dei medesimi. 
                (Omissis).».