Art. 58 
 
Modifiche all'articolo 141 del codice  della  giustizia  contabile  -
                               Ricorso 
 
  1. All'articolo 141  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole  «a  seguito  di
comunicazione» le parole «d'ufficio» sono soppresse; 
    b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio» sono  soppresse
e le parole «per  il  deposito  del  conto.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per la presentazione del conto all'amministrazione dandone
notizia alla sezione giurisdizionale; assegna, altresi',  un  termine
all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti  e
per il conseguente deposito del  conto  presso  la  segreteria  della
sezione.»; 
    c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato  ai  sensi  dell'articolo
131, comma 2». 
 
          Note all'art. 58: 
 
              - Si riporta l'articolo 141 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 141 (Ricorso). - 1. Il pubblico  ministero,  di
          sua iniziativa o su richiesta che  gli  venga  fatta  dalla
          Corte  dei  conti  nell'esercizio  delle  sue  attribuzioni
          contenziose  o  di  controllo,  o   su   segnalazione   dei
          competenti uffici  o  degli  organi  di  controllo  interno
          dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio  per
          la resa del conto nei casi di: 
                  a) cessazione  dell'agente  contabile  dal  proprio
          ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione; 
                  b)  deficienze  accertate  dall'amministrazione  in
          corso di gestione  o  comunque  prima  della  scadenza  del
          termine di presentazione del conto ; 
                  c)  ritardo  a  presentare  i  conti  nei   termini
          stabiliti per legge o per regolamento e il  conto  non  sia
          stato compilato d'ufficio. 
                  d) omissione del deposito del conto rilevata  dalle
          risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o anche  a
          seguito di comunicazione della segreteria della sezione. 
                  (Omissis). 
                4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato
          entro trenta giorni dal deposito del ricorso;  in  caso  di
          accoglimento, assegna al contabile un  termine  perentorio,
          non inferiore a  trenta  giorni,  decorrente  dalla  legale
          conoscenza del decreto,  per  la  presentazione  del  conto
          all'amministrazione   dandone    notizia    alla    sezione
          giurisdizionale;    assegna,    altresi',    un     termine
          all'amministrazione per il  rispetto  di  tutti  gli  altri
          adempimenti e per il conseguente deposito del conto  presso
          la segreteria della sezione. 
                (Omissis). 
                6. Decorso inutilmente  il  termine  fissato  per  il
          deposito  del  conto,  il  giudice  dispone   con   decreto
          immediatamente  esecutivo  la  compilazione  d'ufficio  del
          conto, a spese  dell'agente  contabile  e,  salvo  che  non
          ravvisi gravi e giustificati  motivi,  determina  l'importo
          della sanzione pecuniaria a  carico  di  quest'ultimo,  non
          superiore alla meta' degli stipendi, aggi o  indennita'  al
          medesimo dovuti in relazione al periodo  cui  il  conto  si
          riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non  goda  di
          stipendio, aggio o indennita', non superiore a 1.000  euro,
          importo aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2. 
                (Omissis).».