Art. 59 Modifiche all'articolo 142 del codice della giustizia contabile - Opposizione 1. All'articolo 142 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «Avverso il decreto del giudice monocratico» sono sostituite dalle seguenti: «Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7,» e le parole «nel termine fissato per il deposito del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.»; b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti».
Note all'art. 59: - Si riporta l'articolo 142 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Opposizione). - 1. Avverso i decreti emessi ai sensi dell'articolo 141, commi 4, 6 e 7, si puo' proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti. (Omissis). 5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione dell'udienza all'opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.».