Art. 60 Modifiche all'articolo 144 del codice della giustizia contabile - Decisione 1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «all'amministrazione da cui lo stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».
Note all'art. 60: - Si riporta l'articolo 144 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 144 (Decisione). - 1. Il giudizio per resa di conto e' definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva. 2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione e' comunicata all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.».