Art. 60 
 
Modifiche all'articolo 144 del codice  della  giustizia  contabile  -
                              Decisione 
 
  1. All'articolo 144, comma 2, del codice della giustizia  contabile
dopo le parole «all'amministrazione da cui lo  stesso  dipende»  sono
inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento». 
 
          Note all'art. 60: 
 
              - Si riporta l'articolo 144 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 144 (Decisione). - 1. Il giudizio per  resa  di
          conto   e'   definito   con   sentenza   non   appellabile,
          immediatamente esecutiva. 
                2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione
          e'  comunicata  all'agente  tenuto  alla  resa  del  conto,
          all'amministrazione  da   cui   lo   stesso   dipende,   al
          responsabile del procedimento e al pubblico ministero.».