Art. 61 Modifiche all'articolo 145 del codice della giustizia contabile - Istruzione e relazione 1. All'articolo 145 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le parole «e notizie» sono soppresse e le parole «, e all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in Camera di consiglio.» sono sostituite dalle seguenti: «. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di consiglio.»; b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul conto conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli atti,».
Note all'art. 61: - Si riporta l'articolo 145 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 145 (Istruzione e relazione). - (Omissis). 3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all'amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione di eventuali errori materiali. Puo' inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio. 4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarita' della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni.».