Art. 66 
 
Modifiche all'articolo 151 del codice  della  giustizia  contabile  -
                         Giudice competente 
 
  1. All'articolo 151, comma 1, del codice della giustizia  contabile
le parole «, in funzione di giudice unico» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 66: 
 
              - Si riporta l'articolo 151 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 151 (Giudice competente). - 1.  In  materia  di
          ricorsi pensionistici  civili,  militari  e  di  guerra  la
          sezione   giurisdizionale    regionale    competente    per
          territorio,  in  primo  grado,  giudica   in   composizione
          monocratica. 
                (Omissis).».