Art. 67 
 
Modifiche all'articolo 154 del codice  della  giustizia  contabile  -
                        Deposito del ricorso 
 
  1. All'articolo 154  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole «di guerra e  di  pensioni  privilegiate
ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «puo'  essere  depositato»
e' inserita la seguente: «anche»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
 
          Note all'art. 67: 
 
              - Si riporta l'articolo 154 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 154 (Deposito del ricorso). - 1. Il ricorso  e'
          depositato nella segreteria della  sezione  giurisdizionale
          territorialmente competente insieme con i documenti in esso
          indicati. 
                2. Il ricorso in  materia  di  pensioni  puo'  essere
          depositato anche mediante spedizione di plico  raccomandato
          alla segreteria della sezione. In questo caso,  della  data
          di  spedizione  fa  fede  il  bollo  dell'ufficio   postale
          mittente e, qualora questo  sia  illeggibile,  la  ricevuta
          della raccomandata. 
                3. (abrogato). 
                (Omissis).».