Art. 68 
 
Modifiche all'articolo 155 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso 
 
  1. All'articolo 155  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice monocratico»; 
    b) al comma 3, le parole  «che  viene  comunicato  al  ricorrente
dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con
il quale dispone anche la trasmissione del  fascicolo  amministrativo
da parte dell'amministrazione. Il decreto di  fissazione  di  udienza
viene  notificato  all'amministrazione   a   cura   del   ricorrente,
unitamente al ricorso depositato in segreteria,  entro  dieci  giorni
dalla data di comunicazione del decreto stesso.»; 
    c) al comma 4, le  parole  «non  intercorrono  piu'  di  sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti:  «intercorrono  non  meno  di
centoventi giorni»; 
    d) il comma 5 e' abrogato; 
    e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente
deve altresi' depositare nella  segreteria  della  sezione  le  prove
dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data  di
udienza.»; 
    f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore
di trenta giorni» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «intercorre  un
termine non minore di novanta giorni»; 
    g) al comma 7, le parole «quaranta  giorni»  e  «ottanta  giorni»
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi  giorni»
e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»; 
    h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» e'  sostituita
dalla seguente: «giudice»; 
    i)  al  comma  10,  la  parola  «collegio»  e'  sostituita  dalla
seguente: «giudice». 
 
          Note all'art. 68: 
 
              - Si riporta l'articolo 155 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 155 (Fissazione  dell'udienza  e  notificazione
          del ricorso).  -  1.  Il  giudice  monocratico  fissa  ogni
          semestre il proprio calendario di udienze  e,  con  proprio
          decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. 
                2. Le parti hanno diritto  di  depositare  presso  la
          sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo
          di procuratore speciale, istanza di accelerazione ai  sensi
          dell'articolo 89. 
                3. Il giudice, entro dieci giorni  dal  deposito  del
          ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, con il
          quale  dispone  anche   la   trasmissione   del   fascicolo
          amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di
          fissazione di udienza viene notificato  all'amministrazione
          a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato  in
          segreteria, entro dieci giorni dalla data di  comunicazione
          del decreto stesso. 
                4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza
          di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni. 
                5. (abrogato). 
                5-bis. Il ricorrente deve altresi'  depositare  nella
          segreteria della sezione le  prove  dell'avvenuta  notifica
          entro il decimo giorno che precede la data di udienza. 
                6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella
          dell'udienza  di  discussione  intercorre  un  termine  non
          minore di novanta giorni. 
                7. Il  termine  di  cui  al  comma  6  e'  elevato  a
          centoventi giorni e quello di cui al comma 4 e'  elevato  a
          centocinquanta giorni nel  caso  in  cui  la  notificazione
          prevista dal comma 3 debba effettuarsi all'estero. 
                8. Se la parte contro la quale e' stato  proposto  il
          ricorso non si costituisce e il giudice rileva un vizio che
          importi nullita' della notificazione, fissa con decreto una
          nuova udienza e un  termine  perentorio  per  rinnovare  la
          notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza. 
                9. Se la parte contro la quale e' stato  proposto  il
          ricorso non si costituisce neppure  all'udienza  fissata  a
          norma  del  comma  8,   il   giudice   provvede   a   norma
          dell'articolo 93. 
                10. Se l'ordine di rinnovazione  della  notificazione
          non e' eseguito, il giudice ordina la  cancellazione  della
          causa  dal  ruolo  e  il  processo  si  estingue  a   norma
          dell'articolo 111.».