Art. 69 Modifiche all'articolo 156 del codice della giustizia contabile - Costituzione del convenuto 1. All'articolo 156 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2»; b) al comma 2, primo periodo, la parola «cancelleria» e' sostituita dalla seguente: «segreteria»; c) al comma 3, le parole «dall'attore» sono sostituite dalle seguenti: «dal ricorrente».
Note all'art. 69: - Si riporta l'articolo 156 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 156 (Costituzione del convenuto). - 1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le modalita' di cui all'articolo 28, comma 2. 2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale. 3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare.».