Art. 70 Modifiche all'articolo 158 del codice della giustizia contabile - Difesa delle pubbliche amministrazioni 1. All'articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile».
Note all'art. 70: - Si riporta l'articolo 158 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'amministrazione puo' farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato. 2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche in grado di appello, la disposizione dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, nonche' quella dell'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.».