Art. 71 
 
Modifiche all'articolo 160 del codice  della  giustizia  contabile  -
  Intervento e introduzione dell'articolo 160-bis - Integrazione  del
  contraddittorio per ordine del giudice 
 
  1. All'articolo 160  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 3, le parole «alle  parti  avverse»  sono  sostituite
dalle seguenti: «alle altre parti»; 
  2. Dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente: 
    «Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio  per  ordine  del
giudice). - 1. Il  giudice,  quando  ritiene  che  vi  siano  persone
interessate  ad  opporsi  al  ricorso,  ordina   l'integrazione   del
contraddittorio. 
    2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque
giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso
introduttivo e l'atto di  costituzione  del  convenuto,  osservati  i
termini di cui ai commi 4,  6  e  7  dell'articolo  155.  Il  termine
massimo entro il quale deve tenersi la nuova  udienza  decorre  dalla
pronuncia del provvedimento di fissazione. 
    3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno  di  dieci  giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria  memoria  a  norma
dell'articolo 156. 
    4. A tutte le notificazioni e comunicazioni  occorrenti  provvede
la segreteria del giudice.». 
 
          Note all'art. 71: 
 
              - Si riporta l'articolo 160 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 160 (Intervento). - 1. L'intervento di coloro i
          quali abbiano  interesse  nella  domanda  proposta  con  il
          ricorso e' ammesso in ogni fase della causa. 
                2. (abrogato). 
                3. L'intervento si effettua con  comparsa  notificata
          alle altre parti e depositata in segreteria.».