Art. 72 
 
Modifiche all'articolo 161 del codice  della  giustizia  contabile  -
                   Istanza provvedimenti cautelari 
 
  1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2
e' sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza
in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con
decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente,
il quale notifica alle  parti  il  decreto,  unitamente  al  ricorso,
almeno dieci giorni  prima  della  data  fissata  per  la  Camera  di
consiglio; le  parti  possono  depositare  in  segreteria  memorie  e
documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza». 
 
          Note all'art. 72: 
 
              - Si riporta l'articolo 161 del codice della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 161 (Istanza  di  provvedimenti  cautelari).  -
          (Omissis). 
                2. Il giudice fissa la data dell'udienza in camera di
          consiglio per la discussione  dell'istanza  cautelare,  con
          decreto che viene comunicato, a cura della  segreteria,  al
          ricorrente,  il  quale  notifica  alle  parti  il  decreto,
          unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data
          fissata per  la  camera  di  consiglio;  le  parti  possono
          depositare in segreteria memorie e documenti sino a  cinque
          giorni prima della data di udienza. 
                (Omissis).».